DADA MAISHA è un’ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
E’ un ente con natura non commerciale ai sensi dell’art. 79 comma 5 Dlgs 117/2017, con scritture contabili complete ed analitiche e redige il rendiconto di rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, come richiesto dal comma 2 dell’art.14 del citato D.L. 35/2005, Codice Fiscale 97452480151. Pertanto, ogni erogazione liberale in denaro a suo favore è deducibile.
La normativa non è ancora chiara per il fatto che la nuova legge che istituisce gli Enti del Terzo Settore non ha avuto ancora il via libera dai decreti delegati che sono in preparazione. Alcune norme fiscali si accavallano con le vecchie. Non appena sarà istituito il registro degli Enti del terzo settore, ETS (forse alla fine del 2020 o nel 2021) la normativa fiscale diventerà quella della legge approvata.
Questa è la normativa vigente al maggio 2020:
PERSONE FISICHE
DEDUZIONE DALL’IMPONIBILE
- è deducibile dal reddito complessivo delle persone fisiche nei limiti del 10% del reddito dichiarato; la parte di deduzione eccedente il reddito complessivo dichiarato, al netto delle deduzioni, può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
DETRAZIONE DALL’IMPOSTA
- 26% sul versato da calcolarsi su un massimo di €. 30.000,00 (ai sensi dell’art. 15, comma 1.1 del T.U.I.R.);
- 30% sul versato da calcolarsi su un massimo di €. 30.000,00 (ai sensi art 83 Dlgs 117/2017 del 3/7/17);
Entrambi questi vantaggi fiscali sono alternativi e utilizzabili. La scelta dipende dall’opportunità fiscale della dichiarazione dei redditi del donatore.
AZIENDE
- Deducibile per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h, del T.U.I.R);
oppure
- nei limiti del 10% del reddito dichiarato (nda: utile lordo prima delle tasse) a norma del D.L. 35/2005 articolo 14 (Onlus e terzo settore).Per le aziende con la riforma degli Enti del Terzo settore sono state modificate alcune norme relative alla deducibilità delle erogazioni liberali. Principalmente è stata abrogata la norma prevista dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 che permetteva di dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Il Codice del Terzo Settore riconosce invece a tutti i donatori una deduzione integrale dal reddito imponibile del 10% del reddito complessivo dichiarato. A differenza del precedente regime è consentito riportare fino al quarto anno successivo l’eventuale eccedenza non utilizzata.Inoltre, rimangono in essere le deduzioni previste dall’art. 100 c. 2 T.U.I.R. e pertanto è ancora possibile dedurre il 100% delle donazioni non superiori a 30.000 euro a favore delle ONLUS, mentre le donazioni superiori a 30.000 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato (art.100 comma 2, lettera h del D.p.r. 917/86).